IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 62 della legge  19  febbraio  1992,  n.  142,  recante
delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 89/104/CEE  del
Consiglio del 21 dicembre 1988, in materia  di  ravvicinamento  delle
legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 novembre 1992; 
  Sulla proposta dei Ministri per il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie e dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato,  di
concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia  e
del tesoro; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Capo I 
         MODIFICHE AL REGIO DECRETO 21 GIUGNO 1942, N. 929, 
                     E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI 
                               Art. 1. 
 
  1. L'art. 1 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e' sostituito
dal seguente: 
  "Art. 1.  -  1.  I  diritti  del  titolare  del  marchio  d'impresa
registrato  consistono  nella  facolta'  di  far  uso  esclusivo  del
marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio
consenso, di usare: 
    a) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti
o servizi identici o affini, se a causa dell'identita' o  somiglianza
fra i segni e dell'identita' o affinita' fra i  prodotti  o  servizi,
possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che puo'
consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; 
    b) un segno identico o simile al marchio registrato per  prodotti
o servizi non affini, se il marchio registrato goda  nello  Stato  di
rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre
indebitamente vantaggio dal carattere distintivo  o  dalla  rinomanza
del marchio o reca pregiudizio agli stessi. 
   2. Nei casi menzionati alle  lettere  a)  e  b)  del  comma  1  il
titolare del marchio puo' in particolare vietare ai terzi di  apporre
il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti,
di immetterli in commercio o di detenerli  a  tali  fini,  oppure  di
offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o 
esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare 
il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicita'.". 
 
                               N O T E
AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente delle Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore  di  legge  e  i
          regolamenti.
             -   L'art.   62   della   legge  n.  142/1992,  recante:
          "Disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi   derivanti
          dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Legge
          comunitaria per il 1991)" e' cosi' formulato:
             "Art.  62  (Marchi  di impresa: criteri di delega). - 1.
          L'attuazione
          della direttiva del Consiglio n. 89/104/CEE deve riguardare
          tutte
          le prescrizioni obbligatorie della direttiva stessa, quelle
          facoltative appresso indicate e deve comunque avvenire  nel
          rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
               a) definire le facolta' costituenti il diritto all'uso
          esclusivo  del  marchio,  distinguendo  fra  la  tutela del
          marchio ordinario e la  tutela  del  marchio  che  gode  di
          rinomanza,  e  precisando  cio'  che puo' essere vietato ai
          terzi e cio' che, invece, al titolare del  marchio  non  e'
          consentito vietare ai terzi;
               b)  disciplinare  la  registrazione e l'uso dei marchi
          collettivi e dei segni che nel  commercio  possono  servire
          per  designare  la  provenienza  geografica  dei prodotti o
          servizi;
               c)  fissare  in  dieci  anni  la  durata  del  diritto
          derivante    dalla    registrazione   e   disciplinare   la
          rinnovazione  per  uguale  durata,  precisando  come  debba
          avvenire  nel  caso  in  cui si sia verificata una cessione
          parziale del marchio;
               d) vietare l'uso ingannevole del marchio e  l'uso  del
          marchio   lesivo   di  un  altrui  diritto  d'autore  o  di
          proprieta' industriale; vietare l'adozione come altro segno
          distintivo del marchio altrui;
               e) disciplinare il  trasferimento  e  la  licenza  del
          marchio  abolendo  il vincolo con l'azienda, precisando che
          il trasferimento puo' avvenire per la totalita' o  per  una
          parte  dei  prodotti  o servizi, che la licenza puo' essere
          non esclusiva purche' tale da garantire  l'uniformita'  dei
          prodotti  o  servizi  contraddistinti, e precisando in ogni
          caso  che  dal  trasferimento  e  dalla  licenza  non  deve
          derivare inganno per il pubblico;
               f) definire i segni suscettibili di registrazione come
          marchio e farne un elenco esemplificativo;
               g)  definire  le  ipotesi  di nullita' del marchio per
          difetto  di  novita',  distinguendo  il  marchio  anteriore
          ordinario  da quello che ha acquisito rinomanza, e vietando
          l'appropriazione  come  marchio   di   un   diverso   segno
          distintivo  altrui  quando  possa determinare un rischio di
          confusione;
               h)    risolvere   il   conflitto   fra   registrazioni
          incompatibili, precisando che marchi  anteriori  scaduti  o
          decaduti non tolgono la novita';
               i)  definire  le  ipotesi  di nullita' del marchio per
          illiceita', difetto di capacita' distintiva, ingannevolezza
          del segno, funzionalita' della forma, inappropriabilita' di
          stemmi, simboli ed emblemi  considerati  nelle  convenzioni
          internazionali   o   che   rivestono   interesse  pubblico;
          precisare che il segno che abbia acquisito  un  significato
          secondario  e'  registrabile come marchio e non puo' essere
          dichiarato nullo;
               l) disciplinare la registrazione e l'uso come  marchio
          dei   nomi   di  persona  e  dei  segni  aventi  notorieta'
          artistica, letteraria, scientifica, politica e sportiva;
               m) disciplinare l'esercizio del diritto ad ottenere la
          registrazione     prevedendo     la     possibilita'     di
          un'utilizzazione  indiretta  del  marchio  e  l'invalidita'
          della registrazione fatta in malafede;
               n)  disciplinare  la   decadenza   del   marchio   per
          volgarizzazione,   per   sopravvenuta  ingannevolezza,  per
          mancato uso  per  cinque  anni  e  per  inosservanza  delle
          disposizioni  destinate  a  regolarne  l'uso  nel  caso del
          marchio collettivo;
               o) prevedere che la nullita' e  la  decadenza  possono
          essere parziali;
               p)   disciplinare   la   convalidazione   del  marchio
          precisando che opera anche fra marchi entrambi registrati e
          precisando  altresi'   che   la   convalidazione   comporta
          coesistenza dei due marchi in conflitto;
               q)  introdurre il principio di esaurimento del diritto
          di marchio;
               r) disporre  la  pubblicita'  delle  domande  e  delle

          registrazioni;
               s)   disciplinare   la   rappresentanza   a  mezzo  di
          mandatario abilitato nelle procedure di fronte  all'Ufficio
          centrale brevetti.
             2.  Ai  fini  dell'attuazione  della direttiva di cui al
          comma 1, saranno apportate  le  necessarie  modifiche  alle
          norme  del codice civile, alle disposizioni di cui al regio
          decreto  21  giugno  1942,  n.    929,  alle   disposizioni
          approvate  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 8
          maggio 1948, n. 795, nonche'  ad  ogni  altra  disposizione
          incompatibile.
             3.  Le  disposizioni  transitorie  dovranno tener conto,
          oltreche' dei criteri fissati nella  direttiva,  di  quelli
          derivanti dagli articoli 81 e seguenti del regio decreto 21
          giugno 1942, n. 929, in quanto applicabili".
                   Nota al capo I (articoli 1-71):
             -   Il   R.D.   n.   929/1942  approva  il  testo  delle
          disposizioni legislative in materia di  brevetti  e  marchi
          d'impresa.